Anagrafe tributaria: prorogati i termini per comunicare i dati relativi agli interventi edilizi ed energet

Prorogati al 7 aprile 2022 i termini per la comunicazione all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. (Agenzia delle entrate – provvedimento 16/3/2022 n. 83833)

In deroga a quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2021, i soggetti individuati dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 trasmettono i dati relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, entro il 7 aprile 2022.

Deducibilità del bonus condizionato e non rimborsabile concesso a clienti

Forniti chiarimenti sulla qualificazione di inerenza dei costi all’attività, in relazione al bonus condizionato e non rimborsabile concesso a clienti (Agenzia delle entrate – Risposta 14 marzo 2022, n. 115).

Ai sensi dell’art. 109, comma 5, del TUIR “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all’articolo 87, non rilevano ai fini dell’applicazione del periodo precedente. (…)”
Nell’ambito delle norme generali sui componenti del reddito di impresa, la deducibilità delle componenti negative di reddito è subordinata all’esistenza di un rapporto di causa-effetto tra detti costi sostenuti dall’impresa e le attività o beni della stessa da cui siano generabili ricavi o altri proventi concorrenti alla formazione del reddito: in generale, quindi, sono inerenti le spese sostenute se e nella misura in cui siano idonee a produrre, anche in via potenziale, maggiori ricavi ed altri proventi non esenti. All’opposto, l’inerenza non è configurabile allorquando le spese sostenute siano riconducibili a finalità diverse da quelle proprie dell’impresa (ad esempio, spese personali o promiscue, per la parte non inerente), ovvero non idonee ab origine a produrre nuovi ricavi (ad esempio, liberalità, diverse da quelle ammesse in deduzione, o operazioni connotate da antieconomicità). Inoltre, occorre tenere conto del meccanismo del pro-rata al fine di escludere dalla deduzione le spese relative, anche in parte, ad attività o beni esenti da imposizione, senza tener conto delle plusvalenze di cui all’articolo 87 del TUIR.
La valutazione di inerenza deve, pertanto, essere effettuata verificando in concreto il collegamento delle spese con l’attività esercitata dall’impresa, le sue dimensioni e le sue esigenze promozionali. A tal fine, spetta al contribuente l’onere della prova circa l’esistenza dei fatti che danno luogo a oneri e costi deducibili, nonché la valutazione dei requisiti dell’inerenza e dell’imputazione ad attività produttive di ricavi ed altri proventi.
Il requisito di inerenza rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente in ordine alla possibilità di dedurre in tutto o in parte componenti negative di reddito, considerato il dispositivo delle ulteriori norme contenute nel TUIR che subordinano, limitano o rinviano la deducibilità delle componenti negative, determinando il trattamento fiscale applicabile al caso concreto.
Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla disciplina delle spese di rappresentanza ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUIR, la cui deducibilità, subordinata alla rispondenza «ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse», è commisurata in percentuale all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa.

Con riferimento al caso di specie, la società istante fa parte di un gruppo che opera a livello mondiale prevalentemente nei servizi finanziari, di pagamento e di viaggio; la società svolge attività in Italia nel campo delle carte di credito (emissione e gestione di carte di credito) ed attività accessorie.
Nell’ambito delle iniziative per i Titoli di Carta particolarmente colpiti dalla repentina crisi economica in periodo di lock-down e quindi a particolare rischio di estinzione del rapporto, sono stati identificati i titolari di Carta Z delle piccole imprese (Small Business Card). Al fine di contribuire da un lato a mantenere in vita il rapporto con il titolare di carta ed altresì al fine mantenere una propensione alla spesa del Titolare di Carta , la Società ha deciso di concedere unilateralmente ma a determinate condizioni un particolare incentivo esclusivamente a detti soggetti. Tale incentivo viene concesso una tantum per il solo periodo anno 2020.

L’iniziativa descritta dall’istante presenta i caratteri di un’operazione di promozione commerciale che, in linea di principio, risulta soddisfare il principio di inerenza.
In particolare, le circostanze che hanno condotto a riconoscere il beneficio ad una categoria di clienti in presenza di un rischio significativo di estinzione del rapporto (stante la maggiore onerosità del servizio in relazione alla tipologia di cliente) e le modalità di riconoscimento dell’incentivo (ossia, un bonus non rimborsabile e condizionato al rinnovo annuale mediante pagamento della quota) appaiono idonei a produrre potenzialmente effetti in termini di maggiori ricavi caratteristici derivanti dalle quote annuali versate dai beneficiari della promozione e dalle commissioni di billing credit che la società percepisce in relazione alle transazioni effettuate dai titolari delle carte di credito in esame.
Le medesime considerazioni sono estensibili ai fini IRAP tenendo conto che, in tal caso, ai fini della deducibilità, risulta dirimente lo specifico sistema di determinazione della base imponibile, fondato sul principio di presa diretta dal bilancio e conseguente sganciamento dalle regole di determinazione dell’IRES.
Nello specifico, ai fini IRAP si renderà applicabile, nel presupposto della correttezza dei criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale del componente in bilancio, l’articolo 6, comma 1, lett. c) del decreto IRAP, in virtù del quale alla determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziarie indicati nell’articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono le “altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento”.

L’antieconomicità dell’attività del taxista legittima l’accertamento

La presunzione di ricavi non dichiarati legittima l’avviso di accertamento dell’ufficio dell’Amministrazione finanziara in caso evidenti incongruenze emerse relativamente ai ricavi dichiarati, tali da far ritenere l’inattendibilità della dichiarazione resa dal contribuente (Corte di cassazione – ordinanza 10 marzo 2022, n. 7805).

I giudici della Corte hanno ritenuto legittimo l’operato dell’ufficio dell’Amministrazione finanziaria che pure in presenza di un’attività congrua e coerente agli studi di settore ha ritenuto esigui, incongruenti e inattendibili i ricavi dichiarati sulla base dei dati indicati dal contribuente nel modello degli studi di settore oltre ad alcuni dati.
Nel caso di specie, i dati emersi dal controllo contabile del “Registro dei corrispettivi” e delle “schede carburanti” ed in particolare il fatto che i costi dei carburanti erano attestati trimestralmente ad una cifra piuttosto costante, di circa € 700,00 al trimestre, costo che rimaneva costante in contabilità a prescindere dalla quantità di chilometri percorsi nei vari trimestri, hanno portato a giudicare inattendibilità della contabilità , con la conseguenza di ritenere legittimo l’operato dell’ufficio che sulla base di tali elementi ha ricostruito i ricavi del servizio taxi attraverso l’elaborazione logica di elementi presuntivi fondati su atti ufficiali e dati certi e, quindi, dotati di valore indiziario “forte”.
Sull’argomento i giudici della Corte hanno più volte chiarito che il fatto che l’accertamento tragga spunto da uno studio di settore non esclude che esso possa fondarsi anche su altri elementi significativi aventi i caratteri della gravità, precisione e concordanza. In particolare, l’accertamento tributario può ritenersi basato sugli studi di settore soltanto quando trovi in questi fondamento prevalente, situazione questa, non ricorrente quando, come nella specie, all’esito dell’accertamento mediante studi di settore siano emerse incongruenze nella contabilità d’impresa che abbiano indotto l’ente accertatore ad approfondire l’analisi e quindi a individuare elementi (prevalenti) dell’esistenza di una operatività economica non dichiarata. Ne consegue, che una volta che l’Amministrazione abbia contestato l’anti-economicità di un’operazione posta in essere dal contribuente perché basata su una contabilità complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere dello stesso contribuente dimostrare la liceità fiscale dell’operazione e quindi di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità.