Apparecchi da intrattenimento: proroga rinnovo delle autorizzazioni

È stato prorogato al 30 aprile 2022 il termine per la presentazione delle domande di nuovi titoli autorizzatori per l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da gioco e intrattenimento già installati o verificati e certificati alla data del 1° giugno 2021, ai fini dell’adeguamento alle nuove regole tecniche e amministrative di funzionamento. (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Determinazione 24 febbraio 2022, n. 90538/RU).

Con effetto dal 1° giugno 2021 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha definito nuove regole amministrative per la produzione, l’importazione, l’installazione e l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta (Determinazione 01 giugno 2021, n. 172999/RU).
Per consentire l’adeguamento degli apparecchi già installati o verificati e certificati sulla base delle regole previgenti è stato previsto un periodo transitorio dal 1° giugno 2021 al 28 febbraio 2022.

In particolare, è stato previsto che i nulla osta rilasciati per gli apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003 cessano di avere efficacia al 28 febbraio 2022. I soggetti in possesso di tali nulla osta che intendono proseguire l’esercizio degli apparecchi sono tenuti a presentare apposita richiesta a ADM per il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio e del dispositivo di identificazione elettronica, previo eventuale adeguamento alle nuove regole tecniche approvate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Determinazione n. 151294/RU del 18 maggio 2021. Nella richiesta devono essere autocertificate la conformità dell’apparecchio alle regole tecniche vigenti, le caratteristiche dell’apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità, indicando altresì la tipologia e l’ubicazione dell’esercizio in cui si intende installare l’apparecchio. Comunque, entro il 31 dicembre 2023 gli apparecchi per i quali sia stato rilasciato il nuovo titolo autorizzatorio devono essere sottoposti a verifica tecnica di conformità.

Analogamente, i gestori di apparecchi meccanici ed elettromeccanici per il gioco lecito e che possono distribuire tagliandi, già installati alla data del 1° giugno 2021, al fine di proseguire l’esercizio, sono tenuti a presentare apposita richiesta a ADM per il rilascio di un titolo autorizzatorio per la messa in esercizio e del dispositivo di identificazione elettronica, a condizione che gli apparecchi rispettino le regole tecniche approvate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Determinazione n. 151294/RU/2021. Nella richiesta devono essere autocertificate la conformità dell’apparecchio alle nuove regole tecniche, le caratteristiche dell’apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità, indicando altresì la tipologia e l’ubicazione dell’esercizio in cui si intende installare l’apparecchio. Comunque:
– gli apparecchi che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, per i quali sia stato rilasciato il nuovo titolo autorizzatorio, devono essere sottoposti a verifica tecnica di conformità entro il 31 dicembre 2022;
– gli apparecchi che non distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, per i quali sia stato rilasciato il nuovo titolo autorizzatorio, devono essere sottoposti a verifica tecnica di conformità entro il 31 dicembre 2023.

Allo scopo di consentire la massima conoscenza dei nuovi obblighi, l’ADM ha incaricato Sogei S.p.a. ad inviare, con strumenti telematici o informatici, a tutti i possessori dei suddetti apparecchi, come risultanti dai dati in possesso di ADM desunti dai pregressi pagamenti dell’imposta sugli intrattenimenti, una nota informativa con i nuovi obblighi discendenti dalla normativa e le relative modalità per gli adempimenti amministrativi.
Di conseguenza, con la Determinazione 24 febbraio 2022, n. 90538/RU, è stato prorogato al 30 aprile 2022 il termine per la presentazione delle richieste dei nuovi titoli autorizzatori per la messa in esercizio dei apparecchi. Pertanto, dal 1° maggio 2022 (non più dal 1° marzo 2022) potranno essere installati solo gli apparecchi provvisti dei nuovi titoli autorizzatori e dei relativi dispositivi di identificazione elettronica.

Nessuna natura “diretta” per l’IVIE e l’IVAFE

L’Agenzia delle Entrate con la risposta 03 marzo 2022, n. 93 ha chiarito che l’IVIE e l’IVAFE sono imposte che non hanno natura diretta e la relativa liquidazione avviene con la dichiarazione dei redditi.

L’imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero (IVIE) e l’imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero (IVAFE), sono imposte che mirano ad equiparare il trattamento fiscale relativo al possesso all’estero di immobili e attività di natura finanziaria da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato con quello previsto per gli immobili e le attività finanziarie detenute in Italia, per i quali si applica, rispettivamente, l’imposta municipale propria (IMU) e l’imposta di bollo.

Trattasi dunque di imposte che non hanno natura “diretta” ancorché la relativa liquidazione avviene attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ne consegue che nel caso di specie, nonostante l’istante fruisca di esenzione da qualsiasi forma di imposizione diretta dei redditi percepiti, avendo dimora abituale e sede dei propri affari ed interessi economici e sociali in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta, già a partire dal 2020, deve considerarsi fiscalmente residente in Italia e, pertanto, soggetto ad imposizione nel nostro Paese per tutti gli altri redditi non ricadenti nel regime di esenzione suddetto nonché in relazione all’obbligo di assolvere l’IVIE e l’IVAFE.

In tal caso è prevista la compilazione del quadro RW del modello dichiarazione Redditi Persone fisiche per gli investimenti e alle attività detenute all’estero al fine di assolvere agli adempimenti connessi all’IVIE e all’IVAFE.

Si ricorda che sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.

Riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terrreni

Nell’ambito delle disposizioni per il contenimento dei costi di energia e il rilancio industriale, il Governo ha approvato, tra le altre misure urgenti, la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2022, per rideterminare il valore di acquisto ai fini del calcolo della plusvalenza da cessione (art. 29, D.L. n. 17/2022).

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE IN MERCATI REGOLAMENTATI

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, ai fini delle imposte sui redditi, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2022, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
L’imposta sostitutiva è pari al 14 per cento sia per le partecipazioni che risultano qualificate alla data del 1° gennaio 2022, sia per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate.
L’imposta sostitutiva è versata tramite modello F24 entro il 15 giugno 2022, ovvero, può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 15 giugno 2022. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 15 giugno 2022.
L’assunzione del valore rivalutato quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai fini delle imposte sui redditi.

RIVALUTAZIONE DEI TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, ai fini delle imposte sui redditi, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2022, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
L’imposta sostitutiva è pari al 14 per cento del valore rivalutato ed è versata tramite modello F24 entro il 15 giugno 2022.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 15 giugno 2022. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 15 giugno 2022.
La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale.
L’assunzione del valore rivalutato quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai fini delle imposte sui redditi.