Bonus acqua potabile: via alle domande per le spese sostenute nel 2021

Dal 1° febbraio 2022 è possibile presentare la domanda per il riconoscimento del credito d’imposta relativo alle spese sostenute nel 2021 per l’acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell’acqua da bere, cd. “bonus acqua potabile”. Il termine scade il 28 febbraio 2022. (Agenzia delle Entrate – Comunicato 1 febbraio 2022).

Il credito d’imposta

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 1087-1089, L. n. 178/2020) ha introdotto il credito d’imposta delle spese sostenute per l’acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell’acqua da bere, cd. “bonus acqua potabile”, con l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di bottiglie di plastica.
Il beneficio è riconosciuto per le spese sostenute dal 1°gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 sull’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del bonus le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che possiedono o detengono in base ad un titolo idoneo gli immobili per i quali sono sostenute le spese.

Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.000 euro di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Relativamente al 2021, considerato che il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro, l’Agenzia calcolerà la percentuale rapportando questo importo all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.

Documentazione attestante le spese

L’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. In ogni caso, per le spese sostenute prima del 16 giugno 2021 (data di pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle entrate che ha dettato criteri e modalità per accedere al bonus) sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Presentazione del modello e utilizzo del credito d’imposta

Il modello per la comunicazione delle spese sostenute deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, tra il 1° febbraio ed il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento. Per l’anno 2021, quindi, il modello deve essere trasmesso tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2022. In seguito all’invio, entro 10 giorni, nell’area riservata viene rilasciata la ricevuta di presa in carico o di scarto della comunicazione.
Una volta ottenuto l’ok, il credito d’imposta riconosciuto può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e agli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.

Emergenza Covid-19: obbligo mascherina e discoteche chiuse

Confermato l’obbligo delle mascherine al chiuso anche in zona bianca e la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (Ministero Salute – ordinanza 31 gennaio 2022).

Fino al 10 febbraio 2022, è fatto obbligo, anche in zona bianca, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto.

Non hanno l’obbligo di indossare le mascherine:

– i bambini di età inferiore ai sei anni;

– le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;

– i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l’igiene costante e accurata delle mani.

Inoltre, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, fino al 10 febbraio 2022 sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Isa, approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati

Disponibili da oggi, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, i 175 modelli per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 31 gennaio 2022, n. 29368)

Nel provvedimento in oggetto ci sono le indicazioni per contribuenti e intermediari.

I modelli approvati dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2021 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche soggette agli Isa, nel settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio.

Il provvedimento, inoltre, individua i dati rilevanti ai fini Isa per il periodo di imposta 2022, definisce le modalità di acquisizione delle variabili “precalcolate 2022” per il periodo d’imposta 2021 e il programma delle elaborazioni degli indici applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022.