INPS: dal 21 febbraio consultabile il sito dedicato all’assegno unico universale

22 febb 2022 Dal 21 febbraio disponibile il nuovo sito informativo (www.assegnounicoitalia.it) nel quale sono riportate tutte le informazioni utili, relative all’assegno unico universale (Inps, comunicato 21 febbraio 2022).

Sul sito sarà possibile individuare chi può fare domanda, i beneficiari, quanto spetta, quali voci della busta paga o della pensione sostituisce. Sullo stesso, inoltre, è possibile consultare una sezione dedicata alle FAQ, ovvero alle risposte fornite dall’INPS sulla base dei quesiti posti dagli utenti.
L’Inps ricorda che l’assegno unico universale spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati, non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza).
La domanda può essere presentata attraverso: il sito internet www.inps.it (con accesso diretto al servizio in evidenza tramite SPID, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS); il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico); gli enti di patronato
Coloro che presenteranno la domanda entro il 28 febbraio potranno ricevere l’assegno già a partire dalla seconda metà del mese di marzo. Per le domande inoltrate entro il 30 giugno saranno riconosciuti gli arretrati a partire dal mese di marzo. Mentre per quelle presentate dopo tale data, l’assegno spetterà dal mese successivo a quello della domanda.
A partire dal mese di marzo cesseranno le prestazioni attualmente erogate in busta paga o con la pensione per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali relative.
L’assegno unico sostituisce tutte le altre prestazioni e sarà erogato da INPS sull’iban indicato dal richiedente.
Per coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza l’assegno verrà versato in automatico sulla carta RdC, senza bisogno di inoltrare alcuna domanda.

COVID-19: Misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Comunicato 21 febbraio 2022, segnala alcune delle previsioni contenute nella Legge 18/2/2022, n. 11, in materia di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 18 febbraio 2022, n. 11 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Comunicato 21 febbraio 2022, segnala, oltre alla conferma della proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, le seguenti previsioni:

– il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working, è confermato fino al 31 marzo 2022 (art. 16, comma 1, Allegato A, D.L. n. 221/2021);

– i lavoratori fragili fino al 31 marzo 2022, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 17, comma 1, D.L. n. 221/2021);

– per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati e per i lavoratori con disabilità grave, fino al 31 marzo 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in smart working, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero (art. 17, comma 3 bis, D.L. n. 221/2021);

– i congedi parentali in favore dei lavoratori dipendenti previsti dall’art. 9 del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021, si applicano fino al 31 marzo 2022 (art. 17, comma 3, D.L. n. 221/2021).

Previste, infine, anche disposizioni sull’impiego delle certificazioni verdi (c.d. Green pass) nei luoghi di lavoro del settore pubblico e privato (articoli 5 quinquies e 5 septies, D.L. n. 221/2021).

Cassa Edile Siena: nuova contribuzione

La Cassa Edile della provincia di Siena, pubblica la nuova contribuzione in vigore dal 1 gennaio 2022

Contributi: validità dall’1/1/2022

Contributo

% Impresa

% Operaio

% Totale

Contributo paritetico (1) 1,875 0,375 2,25
D.P.I. e Vestiario 0,50 0,50
Ape (2) 3,61 3,61
Scuola Edile – Formazione 0,80 0,80
C.P.T. – Sicurezza 0,20 0,20
Quota adesione contrattuale 0,59 0,59 1,18
Fondo prepensionamenti (ex lavori usuranti) 0,20 0,20
Fondo incentivo all’occupazione (3) 0,10 0,10
Fondo sanitario (3) (4) 0,60 0,60
TOTALE 8,475% 0,965% 9,44%
Contributo RLST (solo per le imprese che non hanno RLS Aziendale) 0,20% 0,20%
Fondo sanitario impiegati (5) (solo per le imprese con impiegati) 0,26% 0,26%

(1) lo 0,60% sarà restituito alle imprese regolari sulla base delle modalità stabilite dall’integrativo del CCNL Industria
(2) contribuzione soggetta al minimo contrattuale di € 47 mensili per ogni lavoratore
(3) la base imponibile di calcolo (minimo, contingenza, EDR, ITS) ore effettivamente lavorate
(4) contribuzione da versare su un minimo di 120 ore
(5) Su paga base, contingenza, EDR, premi di produzione su 12 mensilità