Firmato il nuovo CCNL Scuole private – Aninsei

Sottoscritto il nuovo CCNL 2021 -2023 che disciplina il trattamento normativo ed economico per il per-sonale direttivo, docente, educativo, amininistrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali.

Il CCNL decorre dall’1/1/2021 e scadrà il 31/12/2023 e non è invece stato firmato il contratto dalla FLC-CGIL.
L’accordo prevede aumenti medi di 85 euro mensili a decorrere dal mese di settembre 2021, conferma il diritto a 67 ore annue di permessi retribuiti per il supporto alla crescita professionale, garantisce la copertura totale dei cinque mesi di astensione obbligatoria per maternità, conferma la bilateralità su base contrattuale (EBINS), il cui costo economico ricade totalmente sui datori di lavoro mentre i benefici sono distribuiti tra i lavoratori e le aziende (bandi su genitorialità, sicurezza sul lavoro, formazione, sovvenzioni a fondo perduto per l’acquisto dei defibrillatori ecc.).
Le retribuzioni minime spettanti nel triennio 2021-2023 sono quelle risultanti dalle seguenti tabelle:

Livelli

Retribuzione CCNL 2015-2018

Retribuzione CCNL 2021-2023

Dall’1/9/2018

Dall’1/9/2021

Dall’1/9/2022

Dall’1/9/2023

I 1.181,07 1.201,87 1.218,51 1.239,31
II 1.209,25 1.230,55 1.247,58 1.268,88
III 1.267,65 1.289,97 1.307,83 1.330,16
IV 1.331,89 1.355,34 1.374,11 1.397,56
V 1.419,64 1.444,64 1.464,64 1.489,64
VI 1.419,64 1.444,64 1.464,64 1.489,64
VII 1.441,37 1.466,75 1.487,06 1.512,44
VIII A 1.510,88 1.537,49 1.558,77 1.585,38
VIII B 1.593,24 1.621,30 1.643,74 1.671,80

Calcolate sulla base dei seguenti incrementi retributivi:

Livelli

Totale aumento

Dall’1/9/2021

Dall’1/9/2022

Dall’1/9/2023

I 58,24 20,80 16,64 20,80
II 59,63 21,30 17,04 21,30
III 62,51 22,32 17,86 22,32
IV 65,67 23,45 18,76 23,45
V 70,00 25,00 20,00 25,00
VI 70,00 25,00 20,00 25,00
VII 71,07 25,38 20,31 25,38
VIII A 74,50 26,61 21,29 26,61
VIII B 78,56 28,06 22,45 28,06

Salario di anzianità
A tutto il personale che al 1° settembre 2022 abbia maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Istituto è corrisposto mensilmente a partire dal 1° settembre 2022 un salario di anzianità di 15,00 euro.

Se il personale percepiva già un salario di anzianità maturato in base ai precedenti contratti tale importo va ad incrementare quanto già percepito. Nella tabella che segue è riportato l’importo del salario di anzianità spettante in base alla data di assunzione

Data di assunzione

dal1/01/2004

dal1/01/2008

dal1/01/2012

dal1/01/2014

dal1/01/2016

dal1/09/2022

Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 +
Prima del 31/12/1995 € 15,00 € 25,00 € 35,00 € 45,00 € 55,00 € 70,00
dal 1/01/1996 al 31/12/2001 €15,00 € 25,00 € 35,00 € 45,00 € 55,00 € 70,00
dal 1/01/2002 al 31/12/2005   € 10,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 55,00
dal 1/01/2006 al 31/12/2009     € 10,00 € 20,00 € 30,00 € 45,00
dal 1/01/2010 al 31/12/2001       € 10,00 € 20,00 € 35,00
dal 1/01/2012 al 31/12/2013         € 10,00 € 25,00
dal 1/01/2014 al 31/08/2020           € 15,00

TFS-TFR: nuova modalità di inserimento e di modifica dell’IBAN

A decorrere dal 21 febbraio 2022, sarà rilasciato sul portale istituzionale www.inps.it il nuovo servizio online denominato “Sistema Unico Gestione IBAN” (SUGI), (INPS – Messaggio 16 febbraio 2022, n. 773)

Il nuovo servizio prevede l’integrazione con i gestionali di pagamento dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto (TFS-TFR) della Gestione Dipendenti Pubblici, al fine di acquisire direttamente dal cittadino o tramite un Istituto di patronato l’indicazione dell’IBAN sul quale potrà essere accreditata la prestazione spettante.
Pertanto, a seguito della comunicazione inviata via e-mail e/o sms al cittadino, quest’ultimo, direttamente o tramite un Istituto di patronato, dovrà inserire o modificare l’IBAN attraverso il citato servizio con riferimento alla pratica TFS/TFR o alla relativa rata, esposta nell’apposita sezione del SUGI.
Gli adempimenti sopra descritti sono necessari per il completamento dell’iter di lavorazione della pratica di TFS/TFR, al fine di consentire all’INPS l’erogazione della prestazione nel rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente.
Per le ulteriori istruzioni di dettaglio si rinvia ai manuali operativi che saranno reperibili nel portale istituzionale www.inps.it, nella sezione “Prestazioni e Servizi” > “Prestazioni” > “SUGI”.

Domande di esonero contributivo autonomi e professionisti, riesame

18 febb 2022 L’Inps rende noto che, gli importi risultanti dagli esiti delle domande di esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti, si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’elaborazione delle successive verifiche.

Gli esiti dell’istanza di esonero e le relative motivazioni sono consultabili sul sito dell’Inps:
– Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
– Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
– Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.
L’utente può inviare la documentazione necessaria per supportare la richiesta di riesame attraverso il link “Riesame”, accedendo alla stessa sezione del cassetto in cui è stata presentata la domanda di esonero e utilizzando l’apposita funzionalità che riporta i motivi di reiezione o accoglimento parziale.
Le istanze di riesame possono essere presentate entro 30 giorni a decorrere dal 18 febbraio 2022.
Resta ferma la possibilità di proporre ricorso amministrativo oppure azione giudiziaria da notificare alla Struttura Inps territorialmente competente.