Ultima tranche di una Tantum ad aprile per i dipendenti del CCNL Trasporto Merci

Spetta, con la retribuzione del mese di aprile, l’ultima tranche di una tantum per i dipendenti del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione

Il CCNL è stato rinnovato lo scorso maggio ha previsto, a copertura del periodo di carenza contrattuale ai soli lavoratori in servizio al 18 maggio 2021,  l’erogazione di un importo forfettario lordo di 230,00 €., suddiviso in 3 parti:

– 100 € già erogati con la mensilità di luglio 2021;

– 50 € con la mensilità di ottobre 2021;

– 80 € con la mensilità di aprile 2022
Per il calcolo del valore mensile si deve prendere a computo gli effettivi mesi di carenza che sono determinati prendendo in considerazione esclusivamente i mesi di calendario quindi:
– 12 mesi per l’anno 2020 (Il CCNL è scaduto il 31.12.2019),
– 5 mesi per l’anno 2021 (il rinnovo del CCNL è stato siglato in data 18 maggio 2021).

Disciplinato il contratto a termine nelle località turistiche del terziario toscano

 

Siglato il 7 aprile 2022, tra CONFCOMMERCIO Toscana e FISASCAT-CISL Toscana, UILTUCS Toscana, l’accordo Regione Toscana sui contratti a tempo determinato nelle località turistiche.

In relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil – che, pur non esercitando attività di carattere stagionale, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano come località a prevalente vocazione turistica: il territorio della Regione Toscana.
Si individuano i seguenti periodi di stagionalità: dal mese di aprile al 30 ottobre di ogni anno. Durante il periodo delle festività natalizie, e cioè dai 15 novembre al 15 gennaio, potranno essere conclusi contratti stagionali che dovranno prevedere una durata contrattuale che in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 16 giorni lavorativi e durante le fasce di lunga stagionalità, come determinate nei punto successivo, dovrà prevedere un minimo di almeno due mesi contrattuali. I lavoratori assunti in base al presente articolo si considerano stagionali a tutti gli effetti di legge e potranno prestare la loro opera esclusivamente nei territori indicati dal presente accordo.
Inoltre si individuano i seguenti periodi di stagionalità:
– per le destinazioni MARINE, dai mese di aprile al mese di ottobre;
– per le destinazioni MONTANE, dal mese di aprile al mese di settembre – dal 15 novembre al 15 gennaio;
– per le destinazioni di PROSSIMITA’, dal mese di aprile al mese di settembre – dal 15 novembre al 15 gennaio.

Il presente Accordo:
– potrà essere applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL TDS di cui in premessa e pertanto non potrà essere applicato nei confronti di quelle aziende turistiche le cui attività stagionali rientrino nell’ambito di applicazione del DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni e integrazioni.
– I contenuti della presente intesa potranno essere esercitati unicamente dai Datori di Lavoro che applicano integralmente, sia la parte normativa che quella economica, sia la c.d. parte obbligatoria, del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato da Confcommercio Imprese per l’Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uii,
– esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità operative ubicate entro il territorio della Regione Toscana.
– potrà essere applicato alle imprese prive di Rappresentanza Sindacale Aziendale – RSA e/o di Rappresentanze Sindacali Unitarie – RSU nell’ambito della Regione Toscana;
– Il presente accordo potrà essere applicato anche alle aziende che nel territorio della regione Toscana, o a livello nazionale abbiano alle proprie dipendenze, rispettivamente più di 15, o più di 60 dipendenti cui viene applicato il CCNL TDS Confcommercio, a condizione che vengano sottoscritti analoghi accordi aziendali con tutte le OO.SS firmatarie del presente accordo.
Il presente accordo regionale pur avendo un orientamento triennale, decorrerà dal 1 aprile 2022.

Dal Senato via libera al “Family Act”

Dal Senato via libera al testo definitivo del Ddl n. 2459 contenente le deleghe al Governo per l’adozione delle misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia – cd. “Family Act” (Comunicato 6 aprile 2022).

Trattandosi di una Legge delega, il provvedimento delinea la cornice normativa e le scadenze temporali entro le quali il Governo è chiamato ad approvare i decreti legislativi di attuazione della delega, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa delle bambine, dei bambini e dei giovani e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro.
I principi ed i criteri direttivi generali del “Family Act” sono:
– assicurare l’applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull’applicazione dell’ISEE, tenendo altresì conto del numero dei figli a carico;
– promuovere la genitorialità e la parità tra i sessi all’interno dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione femminile e agevolando l’armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e l’equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori, incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito nonché favorire con strumenti fiscali il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;
– affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall’imposta sul reddito in relazione alle spese sostenute dalle famiglie ovvero attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolati allo scopo;
– prevedere l’introduzione di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l’individuazione dei servizi offerti e l’accesso delle famiglie ai medesimi, anche con riguardo ai servizi offerti da enti del Terzo Settore;
– prevedere che le disposizioni di cui alle lettere da a) a d) siano attuate tenendo conto dell’eventuale condizione di disabilità delle persone presenti all’interno del nucleo familiare.
Contestualmente all’adozione delle misure del Family Act è prevista l’abolizione o la modifica delle misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità attualmente in vigore.