CCNL Centri Elaborazione dati: firmato il rinnovo del contratto

Previsto un aumento economico del 10% sugli stipendi, da erogare nei prossimi 3 anni

Nei giorni scorsi l’Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati-Assoced, la Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali-Lait e Ugl Terziario hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL per i Centri Elaborazione Dati (CED). Il documento sottoscritto, affermano le OO.SS., punta al futuro e a valorizzare i lavoratori che lavorano nel mondo dell’innovazione digitale.

Dal punto di vista normativo si segnala un aggiornamento della classificazione del personale, attraverso il riconoscimento contrattuale di nuove professionalità come Prompt Engineer e AI Engineer. Ciò consente non solo di accrescere la motivazione e il coinvolgimento del personale, ma anche di migliorare l’organizzazione del lavoro e l’efficienza dei processi aziendali. Non solo, rappresenta un’opportunità strategica per valorizzare le competenze, favorire percorsi di sviluppo professionale e promuovere la mobilità interna, generando benefici concreti sia per i lavoratori che per le imprese.

Dal punto di vista economico le Parti Sociali hanno stabilito un aumento economico del 10% sugli stipendi, da erogare nei prossimi 3 anni. 

ADI: i chiarimenti sui carichi di cura

L’INPS, in relazione all’Assegno di inclusione, fornisce alcuni chiarimenti nel caso di attribuzione d’ufficio dei carichi di cura (INPS, messaggio 29 luglio 2025, n. 2388). 

L’INPS si occupa del caso specifico dell’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura nelle ipotesi di componente del nucleo familiare beneficiario del Supporto per la Formazione e il Lavoro.

 

Innanzitutto, richiamando le indicazioni fornite in precedenza nel messaggio n. 592/2025, viene ricordato che, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti minori di tre anni di età, tre o più figli minori di età o componenti con disabilità o non autosufficienza, e il carico di cura non sia stato indicato in domanda, si procede d’ufficio all’attribuzione del carico di cura, convenzionalmente, a un componente maggiorenne a cui viene attribuito il parametro 1 della scala di equivalenza ai fini dell’ADI.

 

I servizi sociali possono poi confermare l’assegnazione del carico di cura a tale soggetto o di modificarne l’attribuzione ad altro componente maggiorenne del nucleo.

 

Come noto, i componenti dei nuclei familiari che percepiscono l’ADI, che non siano calcolati nella scala di equivalenza, non abbiano responsabilità genitoriali e non siano sottoposti agli obblighi previsti all’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 48/2023, di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni, possono presentare domanda per accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Nel caso in cui, però, per quanto sopra riportato, a tali soggetti debba essere attribuito d’ufficio anche il parametro del carico di cura dello 0,40, in assenza di altri componenti del nucleo familiare a cui attribuirlo, l’inserimento nella scala di equivalenza ne determinerebbe l’incompatibilità con la misura del SFL.

 

L’INPS chiarisce che, in tali ipotesi, per le domande dell’ADI in cui, in fase di rinnovo o di istruttoria iniziale, venga rilevata la presenza di una domanda del SFL di un componente del nucleo familiare,  accolta al momento dell’attribuzione d’ufficio del carico di cura – tenuto conto che la presentazione della domanda del SFL costituisce una specifica manifestazione di volontà da parte del componente del nucleo familiare che percepisce l’ADI e che l’importo della misura del SFL risulta essere, potenzialmente, economicamente più vantaggioso – non si procede ad attribuire d’ufficio il carico di cura al soggetto maggiorenne del nucleo familiare che abbia la domanda attiva del SFL, quando il carico di cura non possa essere attribuito ad altri componenti, evitando che si possano verificare pagamenti non dovuti.

 

Al termine della fruizione del SFL o in caso di rinuncia alla misura da parte del beneficiario, a quest’ultimo potrà essere attribuito d’ufficio, dal mese successivo a quello del termine di fruizione o della rinuncia, il carico di cura sulla domanda dell’ADI del nucleo familiare nel quale risulta componente, sussistendone i presupposti.

 

Infine, nel messaggio in commento, vengono date indicazioni sulla gestione delle domande dell’ADI riesaminate a seguito dell’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura e sospese per mancata comunicazione della variazione occupazionale.

CCNL Energia e Petrolio: previsto adeguamento retributivo da luglio 2025

Stabiliti i nuovi minimi retributivi a seguito dell’adeguamento IPCA

Il 10 luglio 2025, le Parti sociali Confindustria Energia, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno verificato lo scostamento inflattivo relativo al triennio 2022-2024.

Tenuto contro del valore IPCA-NEI 2024, pari a 1,3%, indicato dall’ultima comunicazione ISTAT e tenuto conto degli adeguamenti già effettuati con i precedenti accordi, è stato registrato un residuo scostamento positivo pari allo 0,4%.

Pertanto, le Parti hanno convenuto di prelevare dai minimi contrattuali una quota di 10,00 euro al livello 4 e di trasferirla nell’EDR contrattuale, a decorrere dal mese di luglio 2025.

Si riportano di seguito le tabelle aggiornate con i nuovi valori dei minimi tabellari e dell’EDR in vigore da luglio 2025.

Minimi retributivi

Livello Importi mensili
Dal 1° luglio 2025 Dal 1° dicembre 2025 Dal 1° gennaio 2026 Dal 1° luglio 2026 Dal 1° luglio 2027
1/5 3.513,55 3.554,94 3.582,54 3.658,42 3.748,10
1/4
1/3
1/2
1/1
2/4 3.182,05 3.219,54 3.244,53 3.313,25 3.394,47
2/3
2/2
2/1
3/4 2.881,73 2.915,68 2.938,31 3.000,55 3.074,11
3/3
3/2
3/1
4/4 2.546,61 2.576,61 2.596,61 2.651,61 2.716,61
4/3
4/2
4/1
5/4 2.233,24 2.259,54 2.277,08 2.325,31 2.382,32
5/3
5/2
5/1
5/0
6/0 1.942,80 1.965,69 1.980,95 2.022,90 2.072,49

Elemento Distinto della Retribuzione

Livelli Importi mensili
Dal 1.7.2025 Dal 1.1.2026
1 60,71 70,37
2 54,98 63,73
3 49,79 57,71
4 44,00 51,00
5 38,59 44,73
6 33,57 38,91