CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Agidae: presentazione della piattaforma rivendicativa

Relazioni sindacali, classificazione del personale e aumenti retributivi tra le richieste principali delle OO.SS. 

E’ stata presentata nei giorni scorsi la piattaforma rivendicativa unitaria per il rinnovo del contratto nazionale AGIDAE, applicato ai circa 17mila dipendenti da enti e autorità ecclesiastiche che svolgono attività nei servizi socio sanitari e socio assistenziali educativi.
Dal punto di vista normativo è stata posta attenzione al rafforzamento delle relazioni sindacali, con la richiesta di allargare i perimetri di informazione e confronto e prevedere il rafforzamento della contrattazione, soprattutto quella di secondo livello. In materia di classificazione del personale i sindacati hanno chiesto un aggiornamento del sistema classificatorio, al fine di valorizzare la professionalità. Chiesta anche una revisione dell’orario lavorativo al fine di una migliore conciliazione vita-lavoro e chiesta una specifica regolamentazione contrattuale dello smart working.
In generale per le OO.SS. si rende necessario un allargamento dei diritti e delle tutele dei lavoratori e un generale processo di modernizzazione dei contenuti contrattuali, che prenda in considerazione i cambiamenti sociali intercorsi nel recente periodo e vada incontro alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con particolare riferimento a genitorialità e malattia. Inoltre, viene sottolineata la necessità di rimettere al centro la salute e la sicurezza potenziando l’efficacia dell’azione degli RLS e garantendone il protagonismo.
In materia di previdenza complementare viene proposta l’individuazione di un fondo negoziale al fine di rendere esigibile l’istituto per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori.
Dal punto di vista economico viene richiesto l’aumento delle retribuzioni, delle maggiorazioni per il lavoro festivo e notturno, nonchè il ripristino del salario di anzianità e l’istituzione della quattordicesima mensilità. 
Infine, è stata posta attenzione anche alla formazione, con la richiesta di riconoscere la centralità del diritto allo studio ed il potenziamento dei percorsi di formazione anche individuali, volti a garantire l’occupabilità dei lavoratori. 

CIPL Edilizia Artigianato Forlì-Cesena-Rimini: determinato l’EVR per l’anno 2024

Le Parti Sociali si sono incontrate per la verifica degli indicatori territoriali per la determinazione dell’EVR per l’anno 2024

Il 12 aprile 2024 si sono incontrate le Associazioni Artigiane CNA Costruzioni della Provincia di Forlì-Cesena, CNA Costruzioni della Provincia di Rimini, Confartigianato Forlì, Confartigianato Cesena, Confartigianato Rimini e le Organizzazioni Sindacali Feneal-Uil di Cesena-Forlì, Feneal-Uil di Rimini, Filca-Cisl della Romagna, Fillea-Cgil di Forlì Cesena, Fillea-Cgil di Rimini per la verifica degli Indicatori Territoriali per la determinazione dell’EVR di competenza dell’anno 2024.
Dall’analisi dei dati del triennio 2021-2023 con il triennio 2020-2022 è emerso che i 5 parametri da esaminare sono risultati tutti positivi e che pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL e dal contratto interprovinciale 23 febbraio 2023, per quanto di competenza dell’anno 2024, l’EVR territoriale sarà riconosciuto nella misura del 100% per quanto riguarda la parte di “Indicatori Territoriali” (ogni indicatore ha un peso ponderale del 20%).
Successivamente alla comunicazione dell’avvenuto raggiungimento del parametro territoriale che la Cassa Edile Cedaiier effettuerà alle imprese iscritte ed ai rispettivi Uffici Paghe, ogni Azienda procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:
– ore ordinarie denunciate alla Cedaiier (per le imprese con solo “impiegati”: ore lavorate)
– volume d’affari ai fini IVA. 
L’impresa procederà al confronto dei parametri dell’ultimo triennio aziendale con il precedente triennio di riferimento, secondo le modalità indicate nell’Accordo 23 febbraio 2023;
– con 2 parametri aziendali positivi o invariati, rispetto al triennio precedente, l’EVR sarà erogato al 100% (misura stabilita a livello territoriale);
– con 2 parametri aziendali negativi, l’EVR non sarà erogato;
– con 1 parametro aziendale negativo o invariato ed uno negativo, l’EVR sarà erogato al 50% (ovvero 50% della misura stabilita a livello territoriale).
Per i gli apprendisti, l’importo annuale di EVR sarà riproporzionato applicando l’aliquota dell’85% di quello risultante per i lavoratori qualificati. Per i lavoratori “part-time”, l’importo annuale di EVR sarà invece riproporzionato in base al relativo orario di lavoro contrattuale.
Di seguito la tabella contenente i valori di riferimento ed il valore del premio EVR nei due casi di “verifica aziendale” con uno o due parametri positivi o nulli. 

Livello EVR 3,5% valore al 100%
(indicatori territoriali)
100%
(2 indicatori azien­dali positivi)
50%
(1 indicatore aziendale positivo)
1 414,67 € 414,67 € 414,67 € 207,33 €
2 484,53 € 484,53 € 484,53 € 242,27 €
Muratore 1° 511,85 € 511,85 € 511,85 € 255,92 €
3 539,16 € 539,16 € 539,16 € 269,58 €
4 580,01 € 580,01 € 580,01 € 290,01 €
5 622,04 € 622,04 € 622,04 € 311,02 €
6 746,37 € 746,37 € 746,37 € 373,19 €
7 837,25 € 837,25 € 837,25 € 418,63 €

Le imprese di nuova costituzione, ovvero quelle provenienti da altre province, per ciò che concerne i lavoratori occupati nel territorio di Forli-Cesena-Rimini, dovranno erogare l’EVR nella misura fissata a livello territoriale. Successivamente, fino al raggiungimento dell’indicatore temporale del triennio, la valutazione degli indicatori aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio sulla base di quelli utilizzabili pieni (azienda presente dal marzo 2021 andrà verificata, a marzo 2024, in riferimento ad anno su anno). 

CIGS per le imprese di interesse strategico: le disposizioni

Illustrati i contenuti del D.L. n 4/2024 con le misure di sostegno ai dipendenti e in favore dei lavoratori dell’indotto (INPS, circolare 6 maggio 2024, n. 62).

L’INPS ha riepilogato i contenuti delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) in favore dei dipendenti di imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, nonché la misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori delle imprese dell’indotto dei medesimi stabilimenti previste dal D.L. n. 4/2024, fornendo anche le relative istruzioni operative. In particolare, le realtà produttive in questione sono costituite da imprese che hanno in corso processi di riorganizzazione non ancora completati per la loro complessità.

Infatti, il comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge in argomento prevede la possibilità che – nelle ipotesi in cui, per le menzionate imprese, sia stata disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività di impresa – i trattamenti  di CIGS, già autorizzati o in corso di autorizzazione, possano proseguire nel corso del 2024, senza soluzione di continuità.

Va precisato, comunque, che a tali misure, possono ricorrere le imprese che congiuntamente:

– gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e per le quali, ricorrendone i presupposti, sia disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’esercizio di impresa;

– siano già state autorizzate – o abbiano proposto apposita istanza al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la cui istruttoria è in corso di definizione – al trattamento di CIGS ai sensi dell’articolo 1, commi 175 e 176 della Legge di bilancio 2024, in relazione a programmi di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità.   

Le istruzioni procedurali

L’INPS segnala che in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: “168 – Proroga CIGS imprese int. strateg. con piani riorg. non complet.(art.1 c.175 l.213/23;art.3 DL.4/24)”.  

Istruzioni Uniemens

Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento di CIGS in commento preveda il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità (circolare n. 62/2021 e con i successivi messaggi n. 2519/2022, n. 2743/2022 e n. 2902/2022).

L’INPS rammenta che, in forza di quanto disposto dal comma 5-bis dell’articolo 7 del D.Lgs n. 148/2015, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio, relative agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 4/2024, i datori di lavoro devono operare come segue: successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, devono valorizzare il nuovo codice causale “L146”, avente il significato di “Conguaglio CIGS in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico DL n.4/2024”.

Le imprese sono tenute a effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del provvedimento di concessione o dalla data del provvedimento medesimo, se successivo (articolo 7 del D.Lgs n. 148/2015).

Infine, l’Istituto ricorda che il suddetto termine di decadenza si applica anche qualora la denuncia UniEmens generi un saldo a credito del datore di lavoro.

 

Lavoratori dell’indotto

L’articolo 2-quinquies del D.L. n. 4/2024 prevede che possono richiedere la misura di sostegno di cui trattasi i datori di lavoro che, congiuntamente:

– appartengono al settore privato;

– forniscono beni e servizi (indotto) alle grandi imprese che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale;

– sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da parte delle imprese committenti.

In merito ai termini di presentazione delle istanze, al fine di contemperare le esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. In considerazione, tuttavia, della fondamentale rilevanza che assume la sottoscrizione in sede ministeriale dell’accordo quadro, l’INPS evidenzia che la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa non può, in ogni caso, essere anteriore al giorno successivo a quello di stipula del medesimo accordo.

Infine, la circolare in commento include le modalità e i termini di invio delle domande, nonché le istruzioni procedurali e le modalità operative anche per i lavoratori dell’indotto.