Novità normative contratti a termine

CIRCOLARE 11/2018

 

OGGETTO: NOVITA’ NORMATIVE RELATIVE AI CONTRATTI A TERMINE.

Con riferimento alla Legge 96/2018 (ex Decreto Dignità), considerata la scadenza del periodo transitorio alla data del  31.10.2018 e l’entrata in vigore in modo definitivo per tutte le assunzioni effettuate dal 1 Novembre 2018, con la  presente circolare, si riepilogano le modalità operative relative alle assunzioni a tempo determinato effettuate dal 1 Novembre 2018, nonché anche per le assunzioni a tempo determinato, il cui termine scade dopo il 31.10.2018.

 

Contratti a termine

I contratti a termine stipulati dal 1 Novembre 2018   dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • Il contratto a termine potrà avere una durata massima di 12 mesi e potrà essere stipulato senza causali per mansioni di pari livello e categoria. Può essere attivato anche un successivo contratto a termine ma per mansioni livello e categoria diverse dal primo contratto, pertanto ciò può verificarsi soltanto in particolari situazioni.
  • Il primo contratto se di durata inferiore a 12 mesi, potrà essere prorogato senza causale per un massimo di 4 proroghe fino a 12 mesi;
  • I contratti a termine stipulati prima del 14 Luglio 2018, il cui termine scade dopo il 1 Novembre 2018, possono essere prorogati solo per un massimo di 12 mesi dalla data di assunzione;
  • Al contratto a termine anche se di durata inferiore a 12 mesi una volta scaduto, se rinnovato cioè cessato e ripreso successivamente con una nuova assunzione sempre all’interno della durata massima di 12 mesi, dovranno essere applicate le causali sotto indicate ;
  • Il contratto a termine potrà avere anche una durata massima di 24 mesi ma in questo caso per il periodo successivo ai 12 mesi, dovranno essere applicate le causali sotto indicate;

 

Causali

  • Sostituzione di dipendenti assenti con diritto al mantenimento del posto del lavoro (malattia,    maternità infortunio ecc.);
  • Per esigenze temporanee oggettive, estranee all’attività ordinaria dell’azienda;
  • Per incremento straordinario non programmabile dell’attività lavorativa;
  • L’indicazione della causale non è dovuta in caso di contratti a termine per attività stagionale.

Come purtroppo, possiamo ben comprendere le causali ad eccezione di quella per sostituzione, sono di fatto quasi inapplicabili, con la conseguenza che il contratto a termine avrà di norma una durata massima pari a 12 mesi.

 

 

Rinnovo del contratto a termine

  • In caso del rinnovo di un contratto a termine precedentemente cessato, e poi ripreso ( tra un contratto e l’altro, devono passare almeno 10 gg in caso di contratto con una durata inferiore a 6, oppure 20 gg in caso di contratto con una durata superiore a 6 mesi), è previsto un aumento contributivo pari a 0,50% per ogni rinnovo (non per le proroghe) che si aggiunge all’aumento del 1,40% già attualmente in vigore.
  • Resta molto difficile poter riattivare un contratto a termine dopo la sua cessazione, ciò sia nel caso che siano passati soltanto 10 gg tra la cessazione e l’assunzione, oppure nel caso che siano passati 2 anni,  in quanto in caso di rinnovo, si devono sempre inserire le causali.

 

Limite numerico di attivazione

 

  • Salvo diverse disposizioni previste dal CCNL, il numero massimo dei contratti a termine attivabili resta pari al 20% dei contratti a tempo indeterminato in essere al 1 gennaio di ogni anno, la percentuale sale complessivamente al 30% considerando anche i contratti di lavoro interinale, i quali non potranno comunque superare il 30% del personale occupato a tempo indeterminato al 1 gennaio di ogni anno. A questi si possono aggiungere il 20% dei lavoratori interinali in “staff leasing” cioè a interinali a tempo indeterminato.
  • Pertanto in caso di attivazione di contratti di lavoro con le Agenzie interinali, è opportuno che le aziende comunichino allo studio tali fattispecie.  Sono escluse dal 20%- 30% le assunzioni di over 50%. Per i soli lavoratori somministrati non si contano i cosiddetti “svantaggiati” cioè:  under 25 , over 50 , disoccupati di lunga durata, privi di diploma scuola media.

 

Lavoratori interinali

  • Anche nel caso di contratto di lavoro interinale, la durata massima senza l’applicazione della causale non potrà eccedere 12 mesi. Con la Circolare del Ministero del Lavoro n. 17 del 31.10.2018, è stato precisato che qualora un’azienda abbia stipulato un contratto a termine con Agenzia di Lavoro Interinale e successivamente proceda ad un’assunzione diretta con contratto a termine, qualora si tratta delle stesse mansioni, livello e categoria, si deve trattare quale rinnovo e quindi per l’assunzione necessita la causale. Ciò vale anche in caso contrario, cioè se prima c’è stata un’assunzione diretta da parte del datore di lavoro e successivamente si costituisce un rapporto con l’Agenzia di Lavoro Interinale.
  • Visto che la novità normativa, interessa anche il lavoro interinale, si ricorda alle aziende che hanno in forza lavoratori interinali, oppure andranno a stipulare nuovi contratti con le agenzie di lavoro interinale, di comunicare  allo studio l’instaurazione di tali contratti.

 

 

Sanzioni

  • Qualora un contratto a termine sia attivato non rispettando i termini previsti dalla normativa, viene trasformato a tempo indeterminato, con la possibilità da parte del dipendente di richiedere un risarcimento del danno da 2,5 a 12 mensilità. Il termine per impugnare un contratto a termine da parte del lavoratore passano da 120 a 180 giorni. Inoltre è prevista anche una sanzione amministrativa da parte dell’Ispettorato del lavoro, pari al 20% della retribuzione per il 1° lavoratore a termine in eccesso e del 50% per i lavoratori successivi.

 

Contratto di lavoro intermittente

Il contratto di lavoro intermittente, non è interessato alla normativa del decreto dignità, quindi non valgono i limiti previsti per i contratti a termine sopra indicati.

Voucher lavoro occasionale.

La normativa sul lavoro occasionale (voucher)  non ha subito sostanziali variazioni, se non per le aziende alberghiere che possono attivare i voucher, se hanno in forza un numero di dipendenti fino a 8. Le altre aziende possono attivare i voucher se hanno in forza fino a 5 dipendenti. Restano invariate le altre condizioni.

 

La presente circolare è pubblicata anche sul sito web: www.studiobensi.net

 

                Restando a disposizione, per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari, inviamo cordiali saluti.