LEGGE DI BILANCIO 2020

CIRCOLARE 1/2020

 

OGGETTO: Legge di Bilancio 2020 e novità normative .

Con la presente circolare informativa, si porta a conoscenza Codesta Spett.le Azienda, delle prime novità in materia di lavoro e previdenza, in seguito all’approvazione della Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27 Dicembre 2019 .

Nella circolare, sono elencate in modo schematico le novità principali che riguardano le norme sul Lavoro, gli argomenti saranno approfonditi con circolari successive, anche in attesa dei rispettivi Decreti attuativi delle norme.

 

Pagamento modelli F24

Dal 16 Dicembre 2019, per il versamento delle ritenute irpef e della contribuzione INPS relativa al personale dipendente, le aziende devono provvedere al pagamento del modello F24 tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate: FISCONLINE o ENTRATEL, oppure dando l’incarico ad un intermediario (Consulente del Lavoro o Commercialista).  Salvo casi residuali, non è più possibile effettuare il pagamento del modello F24 tramite HOME BANKING, in caso i pagamento con questa procedura è prevista una sanzione da 250,00 a 2.000,00 euro.

Tale disposizione è stata introdotta dall’art. 3 comma 2 DL 124/2019, convertito in Legge 157/2019 (Legge di Bilancio 2020), che ha inserito i crediti del sostituto d’imposta (Bonus Renzi, il rimborso da 730, eventuali crediti derivanti da conguagli fiscali, pertanto di fatto tutti i sostituti) tra quelli per i quali devono essere utilizzati i canali dei servizi Entratel o Fisconline.

 

Pagamento F24 aziende appaltatrici

Con successiva circolare, daremo le opportune informazioni per il pagamento del modello F24 relativamente alle aziende che operano in appalto o subappalto, in quanto la Legge 157/2019, ha introdotto l’obbligo di diversificare il versamento delle ritenute, suddividendo i modelli F24 per ogni singolo committente.

La Legge riguarda le imprese appaltatrici, che hanno i seguenti requisiti:

valore dell’appalto superiore a 200.000,00 euro annui;

che impiegano personale dipendente prevalentemente presso la sede dell’impresa committente;

che utilizzano attrezzature e strumenti dell’impresa committente;

Le aziende appaltatrici con i requisiti sopra indicati, dovranno inviare al committente entro 5 giorni dalla scadenza del versamento F24, copia del versamento ed elenco dei dipendenti, le ore lavorate, la retribuzione corrisposta e le ritenute effettuate utilizzati nel singolo appalto.

 

Maternità obbligatoria

Dal 1 Gennaio 2020, in seguito alla norma di legge approvata nel 2019 ed alla circolare INPS del 12 dicembre 2019, previo rilascio del certificato medico attestante il buono stato di salute della lavoratrice, è possibile lavorare fino alla data antecedente il parto e godere dei 5 mesi di maternità obbligatoria dopo il parto.

 

Congedo parentale lavoratore padre

Dal 1 Gennaio 2020 al lavoratore padre, spettano obbligatoriamente   7 giorni di congedo parentale da usufruire entro 5 mesi dalla nascita o adozione del figlio. I 5 giorni di congedo, possono essere goduti anche in via non continuativa.

 

Bonus nascita e asilo nido

Per le sole nascite del 2020, per tutti i nuclei familiari è previsto il Bonus per la nascita o l’adozione del figlio. Il Bonus spetta nelle seguenti misure:

120,00 euro mensili per le famiglie con reddito da 7.000,00 a 40.000,00 euro.

160,00 euro mensili per le famiglie con reddito inferiore a 7.000,00 euro.

80,00 euro mensili per le famiglie con reddito superiore a 40.000,00 euro.

L’erogazione del bonus, necessita di apposito Decreto attuativo, al momento non ancora emanato.

E’ confermato il Bonus Asilo Nido nelle seguenti misure:

3.000,00 euro annui per le famiglie con reddito fino a 25.000,00 euro.

2.500,00 euro annui per le famiglie con reddito oltre 25.000,00 fino a 40.000 euro.

1.500,00 euro annui per le famiglie con reddito oltre  40.000 euro.

Il Bonus è erogato fino ad esaurimento delle risorse.

Incentivo assunzioni giovani

Per il 2020, così come era previsto per l’anno 2018 e l’anno 2019, al datore di lavoro che negli ultimi 6 mesi non ha effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, nel  caso di assunzione a tempo indeterminato di giovani con meno di 35 anni (34 anni e 364 giorni) che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato sia presso lo stesso  datore di lavoro o altro datore di lavoro,  spetta un beneficio contributivo pari al 50% dei contributi INPS C/ditta, con un massimo di 3.000,00 euro all’anno. Tale beneficio spetta per un massimo di  36 mesi.

Per usufruire dell’agevolazione, deve essere emanato apposito decreto attuativo, che dovrebbe andare a regolarizzare anche le agevolazioni previste per gli anni 2018 e 2019, oltre che per l’anno 2020.

Il beneficio contributivo  sopra indicato e comunque nel limite di 3.000,00 euro spetta per soli 12 mesi, anche nel caso di trasformazione del contratto di apprendistato e mantenimento in servizio dell’ex apprendista che non abbia compiuto 30 anni di età.

Agevolazioni contributive

In caso di mancato o ritardato versamento contributivo, le aziende che usufruiscono delle agevolazioni contributive INPS, devono avvertire immediatamente questo studio al fine di regolarizzare la posizione, onde evitare la revoca delle agevolazioni concesse.

 

Cuneo fiscale

E’ allo studio la riduzione del cosiddetto Cuneo Fiscale, che dovrebbe andare a diminuire la tassazione dei redditi da lavoro dipendente fino a 35.000,00 euro annui. La riduzione dovrebbe entrare in vigore dal 1 Luglio 2020. Il provvedimento non avrebbe nessun effetto sulla diminuzione del costo del lavoro per l’azienda, ma una maggiore retribuzione per i dipendenti, dovuta ad una diminuzione delle ritenute fiscali applicate e pagate dal datore di lavoro.

Buoni pasto

Dal 1 Gennaio 2020, variano i limiti di esenzione per i buoni pasto. L’esenzione contributiva e fiscale per i buoni pasto cartacei passa da 5,29 euro a 4,00 euro giornalieri.

L’esenzione per i buoni pasto elettronici, passa da 7,00 a 8,00 euro giornalieri.

Nel caso in cui il buono pasto abbia un valore eccedente gli importi sopra indicati, la parte eccedente è soggetta alla contribuzione e tassazione. Pertanto ai fini della corretta applicazione, si invitano le aziende a valutare l’entità dell’eventuale buono pasto concesso ai propri dipendenti.

 

Auto aziendali concesse ad uso promiscuo

 

Con effetto dal 1 Luglio 2020, la Legge di Bilancio modifica i parametri per la tassazione delle auto aziendali date in uso promiscuo, diminuendo e/o aumentando il valore del fringe benefit soggetto a contribuzione e tassazione in base all’emissione di CO2.

Restano validi per l’anno 2020, i parametri per i contratti in essere al 1 Luglio 2020.

 

 

Requisito età pensionabile

Dal 1.1.2019 e per l’anno 2020, l’età anagrafica per accedere al trattamento pensionistico è pari 67 anni sia per gli uomini che per le donne, sia per i dipendenti privati, che pubblici, che lavoratori autonomi, con un requisito minimo pari a 20 anni di contribuzione.

Il trattamento pensionistico può essere anticipato, nel caso in cui indipendentemente dall’età anagrafica

il lavoratore abbia maturato almeno 42 anni e 10 mesi;

la lavoratrice abbia maturato almeno 41 anni e 10 mesi;

I lavoratori precoci che hanno svolto per almeno 6 anni negli ultimi sette  in una delle 15 mansioni previste da apposito decreto, potranno anticipare la pensione con 41 anni di contributi.

Pensioni “Quota 100” e opzione Donna

Confermata anche per l’anno 2020 la possibilità dell’anticipo pensionistico “Quota 100”, che permette di anticipare la decorrenza della pensione al compimento dei 62 anni di età con almeno  38 anni di contributi.

Confermata per l’anno 2020  la norma definita “Opzione Donna” valida per le lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni di età al 31.12.2019   (59 anni per le lavoratrici autonome) ed almeno 35 anni di contributi maturati al  31.12.2019 che possono andare in pensione anticipata calcolata con il  sistema contributivo.

 

Pagamento della retribuzione- divieto del contante

Si ricorda che dal 1 Luglio 2018 è vietato il pagamento della retribuzione in contanti per qualsiasi tipologia di contratto, anche per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dall’importo della busta paga e dei pagamenti dati in acconto.

In caso di violazione è prevista una sanzione da 1.000,00 a 5.000,00 euro.

La firma apposta del lavoratore sulla busta paga, non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

 

Interessi Legali

 

Dal 1 gennaio 2020 gli interessi legali passano dal 0,8% allo 0,05%. In caso di ravvedimento operoso gli interessi calcolati dal 1.1.2020 dovranno essere calcolati allo 0,05%.