Trattamento Integrativo Reddito anno 2020

Circolare informativa

Oggetto: Nuovo meccanismo di riduzione IRPEF: sostituzione del c.d. Bonus Renzi

Con la presente circolare, si porta a conoscenza, di quanto previsto dal D.L. 3/2020 in merito al nuovo meccanismo di riduzione dell’IRPEF che sarà operativo dal mese di Luglio 2020.

 

Il nuovo impianto sostituisce quello del c.d. Bonus Renzi, D.L. 190/2014, e si compone di due elementi che andranno ad agire in modo differente in base all’ammontare del reddito annuo dei lavoratori.

 

  • Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (T.i.r.)

Per redditi fino a € 28.000

 

I lavoratori dipendenti e assimilati, che percepiscono redditi fino ad € 8.145, come avveniva anche per il c.d. Bonus Renzi, sono esclusi dal beneficio del T.i.r. in quanto la loro imposta lorda è inferiore alle detrazioni fiscali previste, quindi non versano le ritenute fiscali.

Per i lavoratori dipendenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente o assimilati tra € 8.145 ed € 28.000 (escluso reddito 1° abitazione) euro è previsto un bonus fiscale sotto forma di credito di imposta (come il c.d. Bonus Renzi) pari a € 100 mensili a partire dal mese di Luglio, per un totale di € 600 per l’anno 2020. Tale importo andrà a sostituire il c.d. Bonus Renzi pari a 80,00 euro. Pertanto, tali lavoratori percepiranno nell’anno 2020: da Gennaio a Giugno il c.d. Bonus Renzi e da Luglio a Dicembre 2020, il T.i.r., con un conseguente aumento del beneficio pari a minimo 20 euro mensili. Quindi nettamente migliorativi per i dipendenti, in quanto il Bonus Renzi in misura decrescente, veniva erogato fino ad un reddito di 26.600,00 euro.

 

In attesa di una revisione complessiva del sistema volta ad una riduzione del cuneo fiscale, la presente disciplina sarà in vigore fino a Dicembre 2021.

 

Il datore di lavoro in quanto sostituto d’imposta eroga nel corso del rapporto di lavoro il suddetto beneficio con le stesse modalità con cui veniva erogato il c.d. Bonus Renzi, senza alcun costo per l’azienda.

In sede di conguaglio nel mese di Dicembre, nel caso in cui dovessero verificarsi degli scostamenti rispetto al reddito annuo prospettato e di conseguenza dovesse variare il regime applicabile al dipendente, si dovrà provvedere al recupero di quanto erogato e non spettante. Il suddetto recupero se superiore ad € 60,00 potrà avvenire in modalità rateizzata con un massimo di 8 rate.

  • Detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati

Per redditi da € 28.001 fino a € 40.000

 

Per i lavoratori dipendenti e assimilati, con redditi annui compresi tra € 28.000 ed € 40.000 che fino ad oggi restavano esclusi dal c.d. Bonus Renzi, è stato previsto un nuovo beneficio fiscale sotto forma di detrazione fiscale a partire dal mese di luglio 2020 e, per il momento, fino a Dicembre 2020.

L’importo della detrazione spettante diminuisce in proporzione alla crescita del reddito ed è calcolato in modo, appunto, proporzionale, suddividendo i redditi in due classi:

 

  1. Prima classe da € 28.000 a € 35.000

La detrazione avrà un importo compreso tra un massimo di € 99,00 ed un minimo di € 80,00

 

  1. Seconda classe da € 35.000 a € 40.000

La detrazione avrà un importo compreso tra un massimo di € 80,00 fino ad azzeramento.

 

Anche in questo caso spetta al datore di lavoro in quanto sostituto d’imposta verificare l’effettiva spettanza della detrazione e, nel caso in cui dovessero verificarsi degli scostamenti rispetto al reddito annuo prospettato e di conseguenza dovesse variare il regime applicabile al dipendente, provvederà in sede di conguaglio al recupero di quanto erogato e non spettante. Resta invariata anche la possibilità di recuperare l’eventuale importo non spettante, se superiore ad € 60,00, in modalità rateizzata con un massimo di 8 rate.

 

Qualora il dipendente intendesse rinunciare al Trattamento Integrativo (ex Bonus Renzi) è opportuno effettuare apposita  dichiarazione.

Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, inviamo cordiali saluti.                 

 

         Studio Dott. Alessandro Bensi