Legge di Bilancio 2021

Legge di Bilancio 2021

A seguito della pubblicazione della Legge di Bilancio 2021, si portano a conoscenza le aziende delle principali novità introdotte in ambito di lavoro. Purtroppo, molti incentivi previsti nella legge di Bilancio 2021, non sono immediatamente operativi, in quanto necessitano della delibera della Commissione Europea, e di successive Circolari applicative Inps. Al momento non si conoscono i tempi di attesa per tali approvazioni, presumibilmente saranno necessari alcuni mesi, prima che la norma si effettivamente operativa. Pertanto nel caso in cui l’assunzione “incentivata” venga effettuata prima della delibera della Commissione Europea, il datore di lavoro dovrà pagare interamente i contributi, che andrà presumibilmente a detrarre quali “contributi arretrati non dovuti” al momento dell’effettiva entrata in vigore della norma.

 

Ambito lavoro- occupazione

Incentivo per l’occupazione giovanile (In attesa delibera Commissione Europea)

La Legge di Bilancio 2021 all’art. 1 comma 10,  per il biennio 2021- 2022 prevede che  per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto i 36 anni di età, e non abbiano mai svolto con qualsiasi datore di lavoro  un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia riconosciuto un esonero contributivo pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro nel limite massimo di € 6.000 annui.

Tale esonero è concesso per un periodo massimo di 36 mesi. L’esonero è pari a 48 mesi, per i datori di lavoro che assumono i giovani in unità produttive con sede al Sud (Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)

I Datori di lavoro che intendono usufruire dell’esonero, non devono aver effettuato licenziamenti per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti l’assunzione e non possono effettuare licenziamenti per riduzione di personale nei 9 mesi successivi all’assunzione incentivata.

Esonero contributivo per le assunzioni di donne (in attesa delibera Commissione Europea)

La Legge di Bilancio 2021 all’art. 1 comma 16 per il biennio 2021-2022, prevede che per le assunzioni a tempo determinato, indeterminato o per la trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato, di lavoratrici donne sia riconosciuto un esonero pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro nel limite massimo di € 6.000.

Tale esonero contributivo è concesso:

  • per un periodo massimo di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato;
  • per un periodo massimo di 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato;

 

 

L’esonero contributivo spetta alle seguenti condizioni:

Realizzazione di un incremento occupazionale netto, ovvero un aumento netto del numero di dipendenti nei 12 mesi precedenti;

  • Donne con un’età non inferiore a 50 anni e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • Donne di qualsiasi età, ma disoccupate da oltre 24 mesi.
  • Donne di qualsiasi età, residenti in Regioni svantaggiate, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

 

 

Decontribuzione Sud

Per le aziende con unità produttive al Sud  ((Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) in caso di nuove assunzioni è prevista una decontribuzione pari al 30% dei contributi Inps c/ditta per assunzioni effettuate dal 2021 al 2025.

Per le assunzioni effettuate dal 1.7.2021, la decontribuzione necessità della delibera della Commissione Europea).

 

 

Esonero contributivo per i datori di lavoro che non ricorrono a trattamenti di integrazione salariale (In attesa delibera Commissione Europea)

La Legge di Bilancio 2021 all’art. 1 comma 306 riconosce ai datori di lavoro che non richiedono il trattamento di cassa integrazione guadagni previsto dalla legge di bilancio 2021 pari a 12 settimane e che abbiano fruito del trattamento nei mesi di maggio e giugno 2020, un esonero dai contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e contributi INAIL.

Tale esonero ha una durata massima di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021 nel limite delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

 

Le tre misure sopra elencate, saranno operative solo a seguito di delibera da parte della Commissione Europea, pertanto, ad oggi, non è ancora possibile fruire dei suddetti benefici.

Rinnovo dei contratti a tempo determinato

La previsione della proroga dei contratti a termine prevista nel D.L. Rilancio è prorogata per i rinnovi e/o proroghe effettuate entro il 31 Marzo 2021, fermo il limite di 24 mesi di durata totale del contratto a termine.

In base a tale disposizione quindi, si possono prorogare o rinnovare entro il 31 Marzo 2021, senza causale per una sola volta i contratti a termine già scaduti, per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi.

I Datori di lavoro, che hanno già usufruito di tale deroga entro il 31 Dicembre 2020, non possono ottenere l’ulteriore beneficio.

 

Proroga cassa integrazione

Anche nel 2021 i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione ordinaria ed in deroga per una durata massima di 12 settimane con causale “Covid-19”.

Tali settimane devono essere collocate:

– per i trattamenti ordinari: tra il 01/01/2021 ed il 31/03/2021;

Possono beneficiare di tale trattamento di Cassa Integrazione Guadagni, tutti i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 01.01.2021.

 

Divieto di licenziamento

Relativamente al divieto di licenziamento, la legge di bilancio 2021 conferma il blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo 2021.

Il datore di lavoro, di conseguenza, non può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (riduzione di personale legata a motivi economici/produttivi).

 

Restano esclusi dal divieto di licenziamento le seguenti tipologie di licenziamenti:

  • I licenziamenti disciplinari;
  • I licenziamenti durante il periodo di prova;
  • I licenziamenti alla scadenza del contratto del contratto a termine o di apprendistato;
  • I licenziamenti in caso di cessazione dell’attività lavorativa e la messa in liquidazione dell’azienda;
  • I licenziamenti per cambio appalto con riassunzione del lavoratore in altra impresa;
  • I licenziamenti in conseguenza di accordi collettivi aziendali, con esodi incentivati.

 

Smart Working

Il Dl 125/2020 proroga fino alla fine dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la possibilità per i datori di lavoro privati di attivare lo smart working ai dipendenti senza accordo individuale e con modalità di comunicazione semplificate nei confronti del ministero del Lavoro.

 

Esonero contributivo anno 2021 lavoratori autonomi (In attesa di approvazione)

La Legge di Bilancio 2021 all’art. 1 comma 20, per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS (ART/COMM) e per i professionisti iscritti alla gestione separata INPS e/o alle casse di previdenza professionali, che abbiano percepito nell’anno 2019 un reddito non superiore a 50.000,00 euro ed abbiano subito un calo del fatturato nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto all’anno 2019, prevede l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per l’anno 2021.

L’esonero è fruibile solo a seguito dell’adozione di apposito Decreto Ministeriale.

 

Ambito pensionistico

Opzione donna

La legge di bilancio proroga la misura di pensionamento anticipato c.d. “Opzione Donna”.

Di conseguenza viene riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico anticipato nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2020 hanno maturato 2 requisiti:

  • Un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni,
  • Un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

In caso di pensionamento con “Opzione Donna”, il trattamento pensionistico sarà effettuato interamente con il sistema contributivo. E la decorrenza della pensione avrà una finestra di 12 mesi o 18 mesi per le lavoratrici autonome, dal momento della presentazione della domanda.

 

Proroga Ape Sociale

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2021, intesa ad accompagnare verso l’età pensionabile soggetti in determinate condizioni.

 

La legge di bilancio 2021 proroga infatti l’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge (disoccupati, invalidi, familiari di persone con handicap) che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e 30 anni di contributi, che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero. L’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata.

 

Ambito politiche sociale

Bonus bebè (assegno di natalità)

La legge di bilancio conferma la validità dell’assegno di natalità anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e il relativo importo è pari a:

  1. a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui;
  2. b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;

 

 

  1. c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE superiore a 40.000 euro;
  2. d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, l’importo dell’assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

 

Congedo di paternità

La legge di bilancio 2021 ha previsto una nuova durata del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2021, pari a dieci giorni fruibili entro il quinto mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali). Il congedo è fruibile durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato. La retribuzione prevista è pari al 100% della retribuzione spettante ed è a carico INPS.